Viene   ripubblicato   qui   di   seguito   il   testo  integrale
dell'ordinanza   citata   in   epigrafe,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  1ª  serie speciale - n. 14 del 7 aprile 2004, in quanto
non sono state pubblicate alcune parti della ordinanza medesima.
Procedure  concorsuali  -  Amministrazione straordinaria delle grandi
  imprese  in  crisi - Ripartizione dell'attivo secondo la disciplina
  della  liquidazione  coatta  amministrativa - Deposito del piano di
  riparto  finale  -  Termine  per  le  contestazioni  da  parte  dei
  creditori  ammessi  al  passivo  -  Decorrenza  dall'inserzione  in
  Gazzetta  Ufficiale  della  notizia  del  deposito - Violazione dei
  diritti  di  informazione e di difesa dei creditori - Contrasto con
  il  principio  costituzionale  del  giusto processo, nonche' con la
  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti dell'uomo e con il
  Patto  internazionale  di  New  York  relativo  ai diritti civili e
  politici.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 213.
- Costituzione,   artt.   3,   24,  97  e  111;  Convenzione  per  la
  salvaguardia  dei  diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
  firmata  a  Roma  il 4 novembre 1950 [ratificata con legge 4 agosto
  1955,  n. 848];  Patto  internazionale relativo ai diritti civili e
  politici,  adottato  a New York il 19 dicembre 1966 [ratificato con
  legge 25 ottobre 1977, n. 881].
                    LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
                           Sezione civile
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
  al   n. 692/2000   R.G.   degli  affari  contenziosi,  promossa  da
  Belardinelli  Mario,  elettivamente domiciliato in Ancona, alla via
  S.  Martino n. 23, presso lo studio dell'avv. Nicola Sbano del Foro
  di  Ancona, dal quale e' rappresentato e difeso, appellante, e Sima
  Meccanica Oleodinamica S.p.a., in amministrazione straordinaria, in
  persona   del   commissario   straordinario  ing.  Enrico  Cavallo,
  elettivamente  domiciliata  in Ancona, piazza Stamira n. 10, presso
  l'avv. Vito  Ludovico  Ascoli, dal quale e' rappresentata e difesa,
  appellata.
    La Corte, letti gli atti, osserva quanto segue.
    I.  -  Con  ricorso  depositato  il 4 dicembre 1998, Belardinelli
  Mario  chiedeva che il Tribunale di Ancona emettesse, nei confronti
  dell'amministrazione   straordinaria   della   SIMA   -   Meccanica
  Oleodinamica  S.p.a.  in  amministrazione  straordinaria  ex  legge
  n. 95/1979, con sede in Jesi, i seguenti provvedimenti:
        1)  dichiarazione  di illegittimita' e nullita' degli atti di
  chiusura  della  procedura  di  formazione  del progetto di riparto
  perche'   assunti   nonostante   la  pendenza  di  un  giudizio  di
  opposizione   alla   esecuzione   individuale   promossa   da  esso
  ricorrente,  creditore  della  massa per T.F.R. differenziale e per
  rivalutazione  ed  interessi,  credito  sorto dopo l'apertura della
  procedura stessa;
        2)    dichiarazione    di    illegittimita'   della   mancata
  comunicazione  ad  esso  ricorrente  del  progetto  di riparto, per
  contrasto  con  i principi costituzionali, salva la rimessione alla
  Corte  costituzionale  dell'art. 213  l.f.  nella  parte in cui non
  prevede  la  comunicazione diretta al ceto creditorio degli atti di
  chiusura della procedura e di riparto;
        3) dichiarazione di erroneita' ed illegittimita' del piano di
  riparto  in  questione  per  violazione  dell'art. 111 l.f. e della
  legge  n. 212/1984,  nonche'  per non essere stato il pagamento del
  credito  effettuato,  come  era  dovuto,  quando ne era avvenuta la
  maturazione, e percio' prima del riparto;
        4)     declaratoria     dell'obbligo     dell'amministrazione
  straordinaria  di corrispondere ad esso ricorrente l'intero importo
  del suo credito, con rivalutazione ed interessi.
    Esponeva  in  fatto  il Belardinelli di essere rimasto dipendente
  della SIMA fino a data successiva alla ammissione della stessa alla
  procedura  e quindi affermava che il proprio credito per differenza
  di  T.F.R., rivalutazione ed interessi era da considerare un debito
  della procedura, a norma dell'art. 4 della legge n. 544/1981, e non
  un credito concorsuale; che come tale esso doveva essere pagato per
  intero  e  nel  momento  in  cui era sorto, cosa che invece non era
  avvenuta,   nonostante   egli  avesse  intentato  anche  esecuzione
  individuale verso l'Amministrazione, esecuzione contro la quale era
  stata  proposta,  ed  era  pendente,  opposizione; lamentava che il
  deposito  del  piano  di riparto fosse stato comunicato solo con la
  pubblicita'  prevista dall'art. 213 l.f. e che quindi egli, essendo
  tale   pubblicita'   del   tutto   insufficiente   ai   fini  della
  conoscibilita'  degli atti, non aveva potuto formulare osservazioni
  al progetto se non dopo aver ricevuto dal Commissario straordinario
  comunicazione   della   sua   approvazione   e   dichiarazione   di
  esecutivita';  sosteneva  che  il  proprio  ricorso  doveva  essere
  considerato   tempestivo,   perche'  proposto  entro  venti  giorni
  dall'unica  comunicazione  ricevuta  e  che il piano di riparto non
  poteva  essere approvato in pendenza di un giudizio civile relativo
  al suo credito.
    Si   costituiva   la   SIMA   Meccanica  Oleodinamica  S.p.a.  in
  amministrazione   straordinaria  ed  eccepiva  in  primo  luogo  la
  tardivita'   del   ricorso,  avendo  il  Commissario  straordinario
  rispettato  alla  lettera  il procedimento dell'art. 213 l.f. e non
  essendo  pervenute  osservazioni  nei  venti  giorni prescritti; in
  secondo luogo, la sua inammissibilita', mancando il petitum proprio
  delle  «osservazioni  al  piano  di riparto» previste dall'art. 213
  l.f.   nel   merito,  ricordava  che  il  credito  del  ricorrente,
  prededucibile e riconosciuto nell'intero ammontare esattamente come
  richiesto dal Belardinelli, aveva trovato soddisfazione nel riparto
  finale  esattamente  allo  stesso  modo  dei  crediti  dell'INPS  e
  dell'INPDAI  aventi identica qualificazione, e cioe' nella medesima
  proporzione, non essendo affatto stabilito che il pagamento dovesse
  essere fatto prima del riparto stesso; chiedeva pertanto il rigetto
  della domanda.
    Con sentenza n. 878/2000, emanata il 29 giugno 2000, il Tribunale
  di  Ancona  dichiarava  inammissibile,  perche' tardivo, il ricorso
  proposto  da  Belardinelli  Mario avverso il piano di riparto della
  procedura e compensava per intero le spese di lite tra le parti.
    Procedendo all'esame della prima questione, il Tribunale rilevava
  che   la   legge   n. 95/1979,   disciplinante   la   procedura  di
  amministrazione  straordinaria  della  SIMA, richiama all'art. 1 le
  norme  della  legge fallimentare dettate per la liquidazione coatta
  amministrativa; la chiusura della procedura in particolare il piano
  di riparto finale sono percio' regolati dall'art. 213 l.f.
    Tale  norma prevede che dell'avvenuto deposito in cancelleria del
  bilancio  finale della liquidazione, del conto della gestione e del
  piano  di  riparto  tra  i  creditori,  preventivamente autorizzato
  dall'autorita'  vigilante,  sia  data  notizia  mediante inserzione
  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei giornali designati
  dalla  autorita'  medesima;  che,  inoltre, gli interessati possano
  proporre  le  loro  contestazioni mediante ricorso al tribunale nel
  termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
    Sosteneva inoltre di non ravvisare alcun contrasto della suddetta
  forma di pubblicita' con diritti costituzionalmente garantiti o con
  norme  comunitarie relative al diritto alla difesa e che il ricorso
  del  Belardinelli  deve  essere  ritenuto  tardivo perche' proposto
  oltre i venti giorni di legge.
    Avverso  l'anzidetta  sentenza presentava appello il Belardinelli
  Mario,  sollevando l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 213
  l.f.  e  chiedendo  l'accoglimento  della  domanda, con vittoria di
  spese del doppio grado del giudizio.
    Si   costituiva   nel  giudizio  di  appello  la  SIMA  Meccanica
  Oleodinamica  S.p.a.,  in amministrazione straordinaria, in persona
  del  commissario  straordinario  ing.  Enrico Cavallo, chiedendo il
  rigetto   dell'appello   e,   in   via   incidentale,  la  condanna
  dell'appellato alle spese del doppio grado del giudizio.
    II. - Tanto premesso in punto di fatto e diritto, questa Corte di
  appello  valuta  di  dover  sollevare  la questione di legittimita'
  costituzionale   dell'art. 213  l.f.  n. 267/1942,  denunciando  la
  violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.
    III.  -  La  questione  appare senz'altro rilevante ai fini della
  decisione ed e' non manifestamente infondata.
    Osserva  questa Corte che la disposizione contenuta nell'art. 213
  l.f.  e'  discriminatoria  e  impeditiva  del diritto di difesa nei
  confronti  dei  creditori  ammessi  al passivo, laddove impone agli
  stessi  di  proporre  i loro ricorsi contro il piano di riparto nel
  termine   di   giorni  venti  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
  Ufficiale  e  nei  giornali  che siano designati dall'autorita' che
  vigila sulla liquidazione.
    Ad  avviso  di  questo  collegio le forme di pubblicita' previste
  dall'anzidetto  art. 213  l.f.  costituiscono un onere eccessivo ed
  insostenibile,  non solo da qualsiasi privato cittadino, ma neppure
  da  qualsiasi  grande  studio  od  ufficio  legale  o  da qualsiasi
  organizzazione pubblica o privata che sia.
    Ed  infatti  per  acquisire la notizia della data di deposito del
  piano  di  riparto  occorre  sobbarcarsi  il  costoso  onere  della
  consultazione    quotidiana,    per    tutto   il   periodo   della
  amministrazione  straordinaria,  con decorso pluriannuale (nel caso
  di  specie di sedici anni), della Gazzetta Ufficiale e del relativo
  supplemento  di  rara  diffusione  e di imprecisati giornali scelti
  dall'organo  di  vigilanza, onere che non puo' essere preteso da un
  cittadino, neppure con l'impiego di una notevole diligenza.
    I  creditori  hanno invece diritto, ad avviso di questo collegio,
  di   ricevere   diretta  formale  comunicazione  dall'organo  della
  procedura del deposito dei piani di riparto.
    La  Corte  costituzionale  ha  del  resto  in  numerose  sentenze
  sanzionato  le norme della legge n. 267/1942 che, in violazione dei
  diritti  di informazione e dei difesa dei creditori, prevedevano la
  decorrenza  dei  termini  di  impugnazione o dalla affissione o dal
  deposito  dei  provvedimenti,  statuendo  che  essi  sono  mezzi di
  conoscibilita' incongrui.
    Ha   cosi'   posto   il   principio,   applicato   poi   in   via
  giurisprudenziale  (atteso  che il legislatore non ha emanato altre
  norme  sostitutive  di quelle abrogate), secondo cui il termine per
  la  tutela  dei  diritti  decorre  dalla  data  di  notifica  o  di
  comunicazione dei provvedimenti.
    Giovi  ricordare al riguardo, a titolo puramente esemplificativo,
  le  seguenti  sentenze rese dalla Corte costituzionale sul punto in
  esame:  la  sentenza  n. 151/1980 sull'art. 18 l.f.; la n. 127/1975
  sull'art. 22;  la  n. 303/1985  sull'art. 25;  la  n. 42/1982 sugli
  art. 26  e  36;  la  n. 102/1986  sugli artt. 98 e 100; le sentenze
  n. 538/1990  e  n. 222/1984  sull'art. 100; la sentenza n. 255/1974
  sugli artt. 131 e 183 nonche' la sentenza n. 155/1980 sull'art. 209
  l.f.
    Osserva  altresi' questo Collegio che il principio costituzionale
  del   giusto   processo   e   l'art. 6  della  Convenzione  per  la
  salvaguardia  dei  diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
  firmata   a   Roma   il   4  novembre  1950;  l'art. 15  del  Patto
  Internazionale  di  New  York  del  19  dicembre  1966, relativo ai
  diritti  civili  e  politici, come pure molte direttive comunitarie
  non  siano  del tutto realizzati se, anche per la previsione di cui
  all'art. 213  l.f.  non  venga fatto decorrere il dies a quo per la
  presentazione  delle  contestazioni  da  parte dei creditori, dalla
  ricezione  della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente
  la  notizia  dell'avvenuto  deposito  in  cancelleria  del piano di
  riparto,  anziche'  dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (e
  cioe' del supplemento della Gazzetta Ufficiale).
    IV.  -  Per  le ragioni sin qui esposte, ricorrendo i presupposti
  stabiliti  dall'art. 23,  terzo  comma,  della legge 11 marzo 1953,
  n. 87,   il   giudicante   dispone   la  sostensione  del  presente
  procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
  per la decisione incidentale della questione pregiudiziale.